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Con delibera 13 luglio 2007 e successiva circolare del 10 aprile 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.
  • L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale partecipando alle attività di formazione proposte e/o accreditate dagli Ordini Forensi o dal CNF.
  • Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.
  • Periodo di valutazione: triennio
  • Unità di misura FPC: credito formativo
  • I crediti si maturano attraverso:
    •  partecipazione agli eventi formativi 
    • attività formative: lezioni in scuole forensi, pubblicazioni in materia giuridica, partecipazione alle commissioni di esami di Stato, altre attività di studio personali 
    • esoneri (proporzionali alla durata dell'interruzione): per gravidanza, malattia, interruzione professionale, anzianità di iscrizione
  • MATERIE OBBLIGATORIE
    Per ciascun triennio formativo sono fissati i crediti minimi che devono essere maturati nelle materie obbligatorie e cioe' in deontologia, ordinamento previdenziale e ordinamento professionale
  • TRIENNIO FORMATIVO E CREDITI MINIMI
    A seconda dell'anno iniziale del proprio triennio formativo, ciascun iscritto deve conseguire un minimo di crediti annuali e triennali (complessivi) e nelle materie obbligatorie come dal seguente prospetto.
    • Triennio 2008-2010 (transitorio): 50 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 6 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
      • 9 crediti per il primo anno formativo (2008)
      • 12 crediti per il secondo anno formativo (2009) 
      • 18 crediti per il terzo formativo (2010)
    •  Triennio 2009-2011 (transitorio): 68 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 9 nelle materie obbligatorie e con un minimo di: 
      • 12 crediti per il primo anno formativo (2009) 
      • 18 crediti per il secondo anno formativo (2010) 
      • 20 crediti per il terzo anno formativo (2011)
    • Triennio 2010-2012 (transitorio): 83 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 12 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
      • 18 crediti per il primo anno formativo (2010) 
      • 20 crediti per il secondo anno formativo (2011)
      • 20 crediti per il terzo formativo (2012)
    •  Triennio 2011-2013 : 90 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 15 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
      • 20 crediti per il primo anno formativo (2011) 
      • 20 crediti per il secondo anno formativo (2012) 
      • 20 crediti per il terzo formativo (2013)
  • ATTIVITA' PREVALENTE
    Dal 1 settembre 2008, gli iscritti che comunicheranno l'attivita' prevalente, dovranno frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario).
 
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