Con delibera 13 luglio 2007 e successiva circolare del 10 aprile 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.
- L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale partecipando alle attività di formazione proposte e/o accreditate dagli Ordini Forensi o dal CNF.
- Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.
- Periodo di valutazione: triennio
- Unità di misura FPC: credito formativo
- I crediti si maturano attraverso:
- partecipazione agli eventi formativi
- attività formative: lezioni in scuole forensi, pubblicazioni in materia giuridica, partecipazione alle commissioni di esami di Stato, altre attività di studio personali
- esoneri (proporzionali alla durata dell'interruzione): per gravidanza, malattia, interruzione professionale, anzianità di iscrizione
- MATERIE OBBLIGATORIE
Per ciascun triennio formativo sono fissati i crediti minimi che devono essere maturati nelle materie obbligatorie e cioe' in deontologia, ordinamento previdenziale e ordinamento professionale
- TRIENNIO FORMATIVO E CREDITI MINIMI
A seconda dell'anno iniziale del proprio triennio formativo, ciascun iscritto deve conseguire un minimo di crediti annuali e triennali (complessivi) e nelle materie obbligatorie come dal seguente prospetto.
- Triennio 2008-2010 (transitorio): 50 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 6 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
- 9 crediti per il primo anno formativo (2008)
- 12 crediti per il secondo anno formativo (2009)
- 18 crediti per il terzo formativo (2010)
- Triennio 2009-2011 (transitorio): 68 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 9 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
- 12 crediti per il primo anno formativo (2009)
- 18 crediti per il secondo anno formativo (2010)
- 20 crediti per il terzo anno formativo (2011)
- Triennio 2010-2012 (transitorio): 83 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 12 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
- 18 crediti per il primo anno formativo (2010)
- 20 crediti per il secondo anno formativo (2011)
- 20 crediti per il terzo formativo (2012)
- Triennio 2011-2013 : 90 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 15 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
- 20 crediti per il primo anno formativo (2011)
- 20 crediti per il secondo anno formativo (2012)
- 20 crediti per il terzo formativo (2013)
- ATTIVITA' PREVALENTE
Dal 1 settembre 2008, gli iscritti che comunicheranno l'attivita' prevalente, dovranno frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario).
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